Permessi e congedi lavorativi

I permessi e i congedi dal lavoro di cui possono usufruire i lavoratori riconosciuti invalidi o con handicap grave e i familiari che li assistono sono regolamentati da norme specifiche. In particolare sono previsti:

  •  permessi lavorativi;
  •  congedo per cure agli invalidi;
  •  congedo straordinario biennale retribuito;
  •  congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari.

Domanda: deve essere presentata al datore di lavoro e/o all’ente di previdenza cui si versano i contributi secondo le modalità richieste. In particolare, per il congedo biennale retribuito dal 1/1/2012 l’invio della richiesta all’INPS deve avvenire esclusivamente per via telematica.

1. Permessi lavorativi:
Una volta ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/92), sia il lavoratore con disabilità, sia il familiare che lo assiste possono usufruire di permessi retribuiti con i seguenti limiti:
- per il lavoratore con disabilità: a scelta 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili;
- per il familiare: 3 giorni mensili a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo casi eccezionali.
I permessi per il familiare possono essere fruiti da un solo lavoratore per ciascuna persona in stato di handicap grave, mentre è ammesso, con alcune limitazioni, che il familiare lavoratore assista più persone in stato di handicap grave. I permessi lavorativi possono essere richiesti anche per assistere un familiare portatore di handicap grave che vive lontano dal luogo di residenza del lavoratore; non sono infatti più richiesti i requisiti di “continuità ed esclusività” dell’assistenza. Nel caso in cui tale distanza sia maggiore di 150 km, è necessario dimostrare documentalmente il viaggio effettuato per portare assistenza. Per i lavoratori a tempo parziale i permessi sono ridotti in proporzione all’orario di lavoro. I permessi non utilizzati nel mese di competenza non possono essere fruiti nei mesi successivi.
Per approfondimenti

2. Congedo per cure agli invalidi (congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure):
Il riconoscimento di un’invalidità superiore al 50% dà diritto a 30 giorni all’anno, anche non continuativi, di congedo retribuito (secondo il regime delle assenze per malattia e, pertanto, se non diversamente previsto dal contratto d’impiego, a carico del datore di lavoro) per cure mediche connesse con lo stato di invalidità. I giorni di congedo per cure si sommano ai giorni di malattia previsti dal CCNL di categoria e, pertanto, non vanno computati ai fini del periodo di comporto. i giorni di congedo per cure sono concessi dietro presentazione di idonea documentazione che attesti la necessità di sottoporsi a trattamenti terapeutici connessi all’invalidità. In caso di trattamenti continuativi, come alcune terapie antitumorali, l’interessato può presentare anche un’unica attestazione cumulativa a giustificazione delle assenze dal lavoro.

3.   Congedo straordinario biennale retribuito:
Il Decreto Legislativo 119/2011, norma che ha rivisto la platea degli aventi diritto a fruire di questi permessi, pur confermando i beneficiari potenziali, fissa condizioni diverse di priorità nell’accesso ai congedi; l’ordine è: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle. Il lavoratore dipendente, coniuge convivente del malato portatore di handicap grave ha diritto a un periodo di congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 2 anni. In caso di mancanza o decesso del coniuge o nel caso in cui quest’ultimo sia affetto da patologie invalidanti, analogo diritto è riconosciuto, nell’ordine, ai genitori, anche adottivi e non conviventi, al figlio convivente, al fratello o alla sorella conviventi con il portatore di handicap grave. Il congedo straordinario biennale retribuito è fruibile da un solo familiare lavoratore per ciascun malato portatore di handicap grave ed è riconoscibile per la durata massima complessiva di due anni nell’arco della vita lavorativa tra tutti gli aventi diritto e per ciascuna persona con handicap grave. Ciò significa che per assistere ogni persona con disabilità sono ammessi solo due anni di congedo e che ciascun familiare lavoratore non può fruire complessivamente di più di due anni di congedo, - sia esso “straordinario” (retribuito) che “per gravi motivi familiari” (non retribuito). Se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno, il congedo può essere concesso soltanto nel caso in cui i sanitari della struttura presso la quale è degente richiedano la presenza del familiare (cosiddetto referente unico) per l’assistenza. Dal 1° gennaio 2012, la domanda di congedo straordinario deve essere inoltrata all’INPS per via telematica. Nel caso in cui lo stato di handicap grave sia stato riconosciuto per un periodo limitato il congedo può essere fruito entro la scadenza temporale indicata nel verbale dell’ASL/INPS. Il trattamento economico comprende un’indennità pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese prima del congedo fino ad un massimo stabilito per legge e aggiornato dagli indici ISTAT. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ma non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Il requisito della convivenza è richiesto nel caso il congedo retribuito sia richiesto dal coniuge, dai fratelli, dalle sorelle o dai figli della persona con handicap grave. Il concetto di convivenza è stato chiarito dal Ministero del lavoro: “al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assistite abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.” Questo significa che i lavoratori che non siano in grado di dimostrare – evidentemente con il certificato di residenza – di abitare presso lo stesso numero civico del familiare da assistere, non possono accedere al congedo. La disposizione del Ministero del lavoro è cogente sia nel comparto pubblico che in quello privato

4. Congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari:
Il lavoratore dipendente pubblico o privato ha diritto a un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari fino a un massimo di 2 anni, durante i quali conserva il posto di lavoro, ma non può svolgere alcuna attività lavorativa


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