Diritti sul lavoro

L’accertamento da parte della commissione ASL di una certa percentuale di invalidità, dell’ handicap in situazione di gravità e della disabilità, dà diritto ad alcune importanti agevolazione sul posto di lavoro. Di seguito le varie opportunità di cui è possibile usufruire:

Ricerca del lavoro:
Collocamento obbligatorio per persone con disabilità:
Se hai ricevuto una diagnosi di malattia rara e non hai ancora un lavoro, l’accertamento della disabilità da parte della Commissione Medica della ASL è utile ai fini di una tua futura assunzione. Infatti, vi è l’obbligo per le imprese e gli enti pubblici di assumere un determinato numero  di persone, a seconda della grandezza dell’azienda/ente, con invalidità superiore al 46% e fino al 100% iscritte nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. Per legge tale numero di posti può comprendere anche i lavoratori diventati disabili dopo l’assunzione, purché la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 60% (e non al 46% come in fase di assunzione). La visita per l’accertamento dello stato di invalidità sopraggiunto dopo l’assunzione può essere richiesta dal lavoratore o dal datore di lavoro con il consenso dell’interessato. Per le aziende/gli enti che assumono lavoratori disabili, la legge prevede particolari vantaggi tra cui contributi all’assunzione a tempo indeterminato di persone disabili concessi da regioni e province autonome.

I tuoi diritti sul lavoro:
Scelta della sede di lavoro e trasferimento:
Se hai vinto un concorso pubblico ed hai una invalidità superiore al 67%, hai diritto di precedenza nella scelta della sede di lavoro più vicina al tuo domicilio tra quelle disponibili. Il diritto di precedenza vale anche nella scelta della sede in caso di trasferimento. Se sei un lavoratore del settore pubblico o privato cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap “grave” hai diritto di essere trasferito alla sede di lavoro più vicina possibile al tuo domicilio e non puoi essere trasferito senza il tuo consenso. Analogo diritto è riconosciuto al familiare che ti assiste.

Mansioni lavorative:
Se sei un lavoratore disabile hai diritto di essere assegnato a mansioni adeguate alla tua capacità lavorativa. Se le tue condizioni di salute si aggravano con conseguente riduzione o modifica della capacità di lavoro, hai diritto di essere assegnato a mansioni equivalenti o anche inferiori, purché compatibili con le tue condizioni, mantenendo in ogni caso il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza. Può tuttavia accadere che nel luogo di lavoro non esistano mansioni adatte alle tue capacità lavorative ed in questo caso la legge prevede che si possa risolvere il contratto. Il datore di lavoro, o tu stesso, potete richiedere all’apposita Commissione operante presso l’ASL di residenza la visita medico-legale per accertare la compatibilità tra le condizioni di salute e l’attività svolta.

Lavoro notturno (pazienti oncologici):
Se sei un lavoratore affetto da patologia oncologica, puoi chiedere di non essere assegnato a turni di notte presentando al datore di lavoro un certificato attestante la tua inidoneità a tali mansioni, rilasciato dal medico competente o da una struttura sanitaria pubblica. Se sei già addetto a un turno notturno e questo diventa troppo faticoso per le tue condizioni di salute, hai diritto di chiedere e ottenere di essere assegnato a mansioni equivalenti in orario diurno, purché esistenti e disponibili. Anche il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile in stato di handicap grave ha diritto a non svolgere un lavoro notturno.

Rapporto di lavoro a tempo parziale (pazienti oncologici):
Se sei un lavoratore affetto da patologia oncologica che e desideri continuare a lavorare dopo la diagnosi e durante i trattamenti puoi usufruire di forme di flessibilità per conciliare i tempi di cura con il lavoro;  come ad esempio il tempo parziale (o part time). Il rapporto di lavoro a tempo parziale è caratterizzato da un orario ridotto rispetto a quello ordinario a tempo pieno (o full time) che di norma è di 40 ore settimanali. Il part time può essere:
• verticale quando si lavora con orario pieno solo in alcuni giorni della settimana, del mese, o dell’anno;
• orizzontale quando si lavora tutti i giorni con orario ridotto;
• misto quando combina le due precedenti modalità.
Per quanto concerne l’orario di lavoro, se sei dipendente a tempo pieno con ridotta capacità lavorativa (anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita) godi di specifica tutela, poiché ti è riconosciuto il diritto di chiedere e ottenere dal datore di lavoro il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, mantenendo il posto, fino a quando il miglioramento delle tue condizioni di salute non ti consentirà di riprendere il normale orario di lavoro.
Prima di tutto, però, devi ottenere l’accertamento delle condizioni di salute da parte dalla Commissione Medica della ASL, quindi puoi richiedere il passaggio al tempo parziale, con riduzione proporzionale dello stipendio, conservando il diritto al posto di lavoro e a ritornare a orario e stipendio pieni quando avrai recuperato la capacità lavorativa. Inoltre, una volta trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, hai diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per l’espletamento di mansioni analoghe o equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
I familiari del malato di tumore hanno la priorità rispetto agli altri lavoratori nel chiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale per prendersi cura del congiunto.

Telelavoro (pazienti oncologici):
Il telelavoro, o lavoro a distanza, è semplicemente una modalità di prestare il lavoro in un luogo diverso dai locali messi a disposizione del datore di lavoro, restando, tuttavia, funzionalmente e strutturalmente collegati all’attività aziendale tramite strumenti informatici e telematici. In virtù di ciò offre una grande flessibilità, sia nell’organizzazione sia nelle modalità di svolgimento. Se sei una lavoratore affetto da patologia oncologica e desideri continuare a lavorare durante le terapie, ma senza recarsi in ufficio, puoi chiedere al datore di lavoro di farlo da casa. Se la tua richiesta è accolta, ciò deve essere formalizzato in un accordo scritto nel quale devono essere riportati le attività da espletare e le modalità di svolgimento, le mansioni, gli strumenti di telelavoro, i rientri periodici in ufficio e le riunioni cui presenziare, l’eventuale termine della modalità di telelavoro e la relativa reversibilità con il rientro in ufficio su richiesta del datore di lavoro o tua. Se il datore di lavoro ti propone il telelavoro, ma si contrario, puoi rifiutare l’offerta e ciò non costituirà, di per sé, motivo di licenziamento, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro preesistente. Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica ha segnalato l’opportunità di concedere il telelavoro ai malati oncologici che lavorano nel pubblico impiego.

I tuoi diritti in caso di malattia
Fasce di reperibilità:
Poiché lo stato di malattia giustifica l’assenza dal lavoro e il diritto a percepire l’indennità di malattia, hai l’obbligo di rendersi reperibile al domicilio comunicato nel caso in cui il tuo datore di lavoro o l’INPS richiedano eventuali visite fiscali da parte dei medici dell’INPS o dell’ASL. Le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti:
• dipendenti pubblici: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 di tutti i giorni, inclusi domenica e festivi;
• dipendenti privati: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni, inclusi domenica e festivi.
In caso di tua assenza, il medico lascia nella cassetta postale un avviso con il quale ti convoca alla visita fiscale presso l’ambulatorio della ASL. La mancata, ingiustificata presentazione alla visita determina la perdita totale o parziale dell’indennità di malattia e l’adozione di sanzioni disciplinari che possono arrivare, nei casi più gravi, fino al licenziamento per giusta causa. Se sei un lavoratore affetto da patologia oncologica l’obbligo di reperibilità non è strettamente necessario essendo ampiamente documentato il motivo della tua assenza. In particolare, con riferimento al settore del pubblico impiego, sono espressamente esclusi dall’obbligo di reperibilità i lavoratori la cui assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, a infortuni sul lavoro, a malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Periodo di comporto:
Oltre alla retribuzione o all’indennità di malattia, hai diritto a conservare il posto per un determinato periodo stabilito dalla legge, dagli usi e dal contratto collettivo o individuale, nel caso siano più favorevoli. Il lasso di tempo durante il quale vige il divieto di licenziamento è detto periodo di comporto e ha durata variabile in relazione alla qualifica e all’anzianità di servizio. Poiché le disposizioni contenute nei CCNL non sono omogenee, è bene controllare che cosa preveda il proprio CCNL. Ad esempio, in presenza di patologie oncologiche o altre malattie particolarmente gravi, molti CCNL del settore sia pubblico che privato prolungano il periodo di comporto, mentre altri lo prolungano del 50% solo in caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura.

Aspettativa non retribuita:
I CCNL spesso prevedono la possibilità di conservare il posto di lavoro anche nei casi in cui l’assenza per malattia determini il superamento del periodo di comporto. Ciò ti consente di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute e di cura. Le modalità di concessione e durata dell’aspettativa variano in funzione del CCNL.  L’aspettativa deve essere richiesta prima del superamento del periodo di comporto al fine di evitare un possibile licenziamento.

Assenza per terapie salvavita:
Alcuni CCNL del pubblico impiego e, in misura minore, del settore privato, prevedono, per le patologie oncologiche e per quelle gravi che richiedono terapie salvavita, che i giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital, come anche di assenza per sottoporsi alle cure, siano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti e siano retribuiti interamente. Alcuni CCNL escludono dal calcolo del periodo di comporto anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie salvavita. Ciò non solo prolunga indirettamente il periodo di comporto, evitando in taluni casi il licenziamento, ma garantisce il mantenimento dello stipendio che, altrimenti, oltre un certo limite, sarebbe ridotto o azzerato. Per fruire del permesso per sottoporsi a terapie salvavita è necessario specificare il motivo dell’assenza per il quale il datore di lavoro può richiedere idonea certificazione medica.


Questo sito web utilizza cookie. Continuando la navigazione si accettano gli stessi.