Invalidità e minori

Come presentare la domanda di invalidità civile, handicap e disabilità
Dal 1° gennaio 2010, la domanda volta ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità deve essere inoltrata all'INPS anziché alla ASL, esclusivamente per via telematica (on line) collegandosi al sito www.inps.it e accedendo all'applicazione InvCiv2010.
Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità deve:

  • recarsi da un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico che attesti le infermità invalidanti. Una volta compilato il certificato on line a cura del medico, la procedura genera una ricevuta che il medico dovrà stampare e consegnare al cittadino. La ricevuta reca anche il numero di certificato che il cittadino dovrà poi riportare nella domanda.
  • compilato il certificato medico, il cittadino può presentare la domanda on line accedendo alla procedura disponibile sul sito dell'Inps. Per redigere la domanda bisogna compilare il modello on line con i dati anagrafici, abbinare ad esso il numero di certificato (compilato precedentemente dal medico), entro il termine massimo di 90 giorni dal rilascio del certificato stesso.

Una volta compilata la domanda, se completa in tutte le sue parti, la procedura consente la stampa della ricevuta della domanda stessa che, oltre a contenere i dati dell'interessato contiene:

- il protocollo della domanda (PIU);
- la data di presentazione della domanda.
Importante!! la domanda potrà essere presentata anche dagli enti di Patronato e dalle Associazioni di categoria dei disabili; quindi, se trovi difficoltà nella ricerca di un medico o nella compilazione della domanda, puoi rivolgerti a loro!!

La convocazione a visita
Conclusasi la procedura, immediatamente il sistema propone una data di visita attraverso l'agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza.
Il cittadino ha facoltà di scegliere una data diversa da quella proposta, scegliendo tra le ulteriori date indicate dal sistema. La prima visita deve essere fissata entro:

  • 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per l'effettuazione delle visite ordinarie;
  • 15 giorni dalla data di presentazione della domanda in caso di patologia oncologica ai sensi dell'art.6 Legge 80/06 o per le patologia ricompresse nel decreto 2 agosto 2007.

Una volta definita la data di convocazione, l'invito sarà reso visibile nella procedura e sarà comunque comunicato con raccomandata A/R all'indirizzo indicato nella domanda.
L'invito a visita sarà completo dei riferimenti della prenotazione (data, ora, luogo) ma anche delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all'atto della visita e delle modalità da seguire nel caso di impedimento a presentarsi a visita.
Importante!! Qualora fosse necessaria una visita domiciliare il medico certificatore dovrà redigere un certificato telematico da inviare all'Inps almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita.
Novità nelle commissioni: Le Commissioni Mediche Integrate
Le commissioni mediche ASL dal 1° gennaio 2010 sono integrate da un medico Inps quale componente effettivo, designato, di volta in volta, a rotazione fra quelli in servizio presso il Centro Medico Legale territorialmente competente.
La composizione delle Commissioni Mediche Integrate varia in funzione della domanda presentata dal cittadino a seconda che sia volta al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile disabilità o handicap.
La documentazione sanitaria presentata all'atto della visita da parte del cittadino viene acquisita agli atti dalla ASL e potrà essere richiesta dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'Inps in caso di necessità.
Dopo aver effettuato la visita, verrà redatto un verbale nel quale saranno contenuti i dati anagrafici dei richiedenti e l'esito delle valutazioni, indicando la formulazione unanime o a maggioranza del giudizio finale.

L'accertamento sanitario potrà quindi concludersi con:

  • giudizio medico legale espresso all'unanimità dei componenti della Commissione Medica Integrata;
  • giudizio medico legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione Medica Integrata.

Se il giudizio è espresso all'unanimità: in questo caso il verbale della visita dovrà essere sottoposto, con la massima tempestività, alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente che può confermare o meno l'esito della valutazione della Commissione Medica Integrata. A seguito della validazione, il verbale verrà trasmesso da parte dell'Inps, al domicilio del cittadino richiedente.
Se il giudizio è espresso a maggioranza: in n questo caso l'Inps sospende l'invio del verbale al cittadino ed acquisisce dalla ASL la documentazione. Il Responsabile del CML potrà entro 10 giorni dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi 20 giorni.

 

Trasmissione del verbale
A conclusione dell'iter sanitario l'Inps provvede all'inoltro del verbale all'interessato. Il verbale è inviato in duplice esemplare: un versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del cittadino.

L’INVALIDITÀ CIVILE PER I MINORI: I BENEFICI
Per i minori, l’invalidità civile non viene calcolata in punti percentuali ma vengono valutate nel complesso le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età.
I minori possono usufruire di:

    • Indennità mensile di frequenza (Legge 11 ottobre 1990, n. 289)
      Euro  275,87

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi
La rivalutazione annuale dell'assegno è disciplinata dall'art. 54, comma12, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo la quale la rivalutazione è calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall'ISTAT.
Condizioni:

  • essere stati riconosciuti dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, che devono fare ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione. (Legge n. 289 del 1990);
  • fino ai diciotto anni di età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • la concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. (La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 della Legge 11 ottobre 1990, n. 289 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.);
  • non disporre di un reddito annuo personale superiore a € 4.738,63

 
Incompatibilità:
L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento, con la speciale indennità prevista per i ciechi civili parziali, e con l'indennità di comunicazione prevista per i sordi perlinguali.
L'indennità mensile di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato, purché il ricovero abbia carattere continuativo e permanente.
Annualmente (31 marzo) va presentata la dichiarazione di responsabilità circa l'assenza di ricovero.

    • Sordi: l'indennità di comunicazione

Euro 249,04 per 12 mensilità.
L'indennità di comunicazione è stata istituita dall'articolo 4 della Legge 21 novembre 1988, n. 508. I criteri di concessione sono diversi a seconda dell’età.
Minore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.
Maggiore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l'insorgenza dell'ipoacusia è precedente ai 12 anni
Condizioni:

  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra);
  • indipendente dall'età;
  • indipendente dal reddito personale.

Incompatibilità:
L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori).
L'indennità di comunicazione non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida.
L'indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L'indennità di comunicazione è cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili.
Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.

  • Ciechi civili: la pensione per i ciechi parziali

Euro 275,87 per 13 mensilità.
La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.
Condizioni:

  • è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
  • non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 16.127,30.
  • Ciechi civili: l'indennità speciale per i ciechi parziali

Euro 196,78 per 12 mensilità.
L'indennità speciale è stata istituita dall'articolo 3 della Legge 21 novembre 1988, n. 508.
L'indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.
Condizioni:

  • è indipendente dall'età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
  • è indipendente dal reddito personale.

L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.
L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.

  • Indennità di accompagnamento (Legge 11 febbraio 1980, n. 18)
    499,27 per 12 mensilità.

La rivalutazione annuale dell'assegno è disciplinata dall'art. 54, comma12, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo la quale la rivalutazione è calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall'ISTAT.
Condizioni:

  1. avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'età. Il Ministero della Sanità ha precisato che l'incapacità di deambulazione è da intendersi come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione; in particolare, è da intendersi non deambulante l'invalido che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc… o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche.

Il Ministero della Sanità ha affermato che per atti quotidiani della vita sono da intendersi quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il disabile che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza.

  1. è indipendente dall'età;
  2. essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  3. non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

Incompatibilità:
L'indennità di accompagnamento è incompatibile con l'erogazioni di provvidenze simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito.
L'indennità di accompagnamento è compatibile con la titolarità di una patente speciale.
Compimento del 18° anno di età
Per colui che sia stato accertato, durante la minore età, come invalido civile, si dovrà ripresentare istanza per l’accertamento dell’invalidità civile in prossimità del compimento del diciottesimo anno di età. Tale adempimento è doveroso anche qualora al minore sia stata accertata una patologia stabilizzata o progressiva che abbia dato titolo all’indennità di accompagnamento o di comunicazione e per la quale, in genere, si dovrebbe essere esclusi da qualsiasi tipo di “rivedibilità”. La necessità di essere nuovamente sottoposti a visita di accertamento nasce dalla considerazione che la valutazione effettuata per i minori è totalmente diversa da quella effettuata per i maggiorenni, per i quali si tiene conto della riduzione della capacità lavorativa
Verifiche straordinarie
Diverse normative dal 2008 ad oggi, hanno previsto, da parte dell’Inps, un piano straordinario di accertamenti straordinari nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile al fine di verificare la permanenza dei requisiti reddituali e sanitari.
Soggetti chiamati alla verifica:

  • I titolari di indennità di accompagnamento (ciechi e invalidi) e di comunicazione ma solo di età compresa fra i 18 e i 67 anni;
  • I titolari di assegno mensile di assistenza (invalidi parziali) ma solo di età compresa fra i 40 e i 60 anni.

Le verifiche non riguardano, quindi, né i minori, né gli anziani oltre i 67 anni di età (cioè la fascia più ampia dei percettori di indennità di accompagnamento), né gli invalidi al 100% che ricevono la sola pensione di invalidità, né i portatori di patologia di cui al decreto 2 agosto 2007
Fonte normativa: Messaggio INPS n. 6796/2012
(conferma procedimento descritto su messaggio: 6763/2011)


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