I permessi lavorativi per i genitori

  • Primi tre anni di vita figlio con Handicap (legge 104/92)

Entro i tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità la lavoratrice madre, o in alternativa il padre lavoratore hanno diritto:

  • a prolungare il periodo di astensione facoltativa, già prevista dalla legge a tutela della maternità. (art. 42 D.Lgs 151/01);
  • ad usufruire di due ore di permesso giornaliero (se si lavora 6 ore al giorno. Si ha invece diritto ad un’ora se si lavora meno di 6 ore);
  • ad usufruire di tre giorni di permesso al mese (art. 24 L. 183/2010).


I parenti e gli affini entro il II grado possono anch’essi usufruire dei tre giorni di permesso al mese. Mentre ai genitori del bambino è permessa l’alternanza, ai parenti ed agli affini no (art. 24 L. 183/2010).
Le due ore di riposo giornaliero retribuito ed il periodo di congedo parentale possono essere utilizzate dalla conclusione del periodo di congedo. I tre giorni di permesso possono essere fruiti  da parte dei genitori e degli altri familiari, dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave (Circolare INPS 3/12/2010 n. 155; Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 6/12/2010 n. 13).

 

N.B: Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici.

- Dopo i tre anni
Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore hanno diritto:

  • non più alle due ore di permesso, ma a tre giorni di permesso mensile;
  • possono essere fruiti in via continuativa, ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza;
  • anche i parenti e gli affini possono usufruire dei tre giorni di permesso al mese ma non in alternanza con un altro beneficiario.

P.S.

  • La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro.
  • In alcuni casi i permessi lavorativi spettano al genitore anche quando l’altro non ne abbia diritto (Situazioni gravi e comprovate).

 

  • Congedi retribuiti

Il Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 prevede che, in ordine di priorità: il coniuge, i genitori, i figli o i fratelli e sorelle, di persone con handicap grave, hanno l’opportunità di usufruire di due anni di congedo retribuito anche frazionato.

Congedi parentali fino all’ottavo anno di vita

Si tratta di una forma di agevolazione riservata ai genitori (anche adottivi) fino agli otto anni di età del bambino (o, nel caso degli adottivi, entro gli otto anni dall’ingresso nel nucleo del minore).
La norma sul congedo parentale (art. 32 D. Lgs 151/2001) prevede che i genitori, entro i primi otto anni di vita del bambino, possano complessivamente astenersi dal lavoro per 10 mesi.
Alla madre viene concesso un massimo di sei mesi di congedo, che decorre dalla fine del congedo di maternità. Al padre ne vengono concessi altrettanti, ma se fruisce di un periodo di congedo di almeno tre mesi, i mesi totali di congedo divengono sette, e la somma totale (con la madre) passa a undici mesi.
Qualora ci sia un solo genitore viene concesso un periodo continuativo o frazionato fino a dieci mesi.
Il congedo in questo caso è retribuito con un’indennità pari al 30% della retribuzione fino a sei mesi (dei dieci o undici totali). Oltre i sei mesi, l’indennità viene corrisposta solo se l’interessato non supera determinati livelli reddituali personali.


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