Carenza farmaci

La carenza sul mercato di un farmaco può essere determinata da diversi fattori, ognuno legato ad uno dei momenti o degli aspetti della sua produzione o distribuzione: i casi più frequenti riguardano l’irreperibilità del principio attivo, o problemi legati alla produzione in senso stretto, alla distribuzione attraverso intermediari nazionali, regionali e locali, a provvedimenti a carattere regolatorio che riguardano le autorizzazioni o i brevetti, all’imprevisto aumento della richiesta di medicinale, etc.

Quando si verifica questa carenza l’AIFA raccoglie , attraverso un apposito servizio, le segnalazioni che provengono dall’azienda produttrice e dai cittadini, quindi accerta l’effettività, l’entità e le specificità della carenza e, alla luce dell’analisi, adotta i provvedimenti necessari alla risoluzione: si autorizza, ad esempio, l’importazione dall’estero o si attuano altri provvedimenti quali la razionalizzazione d’uso per determinate categorie di pazienti etc.

L’agenzia Italiana del farmaco ha predisposto una pagina informativa, all’interno del sito internet di riferimento: www.agenziafarmaco.gov.it

La carenza vera e propria di un medicinale è cosa diversa dalla sua momentanea indisponibilità causata da distorsioni delle dinamiche distributive legate ad attività di esportazione parallela. Tale pratica, esercitata dai grossisti, consiste nella vendita dei farmaci verso altri Paesi comunitari ove il prezzo degli stessi è più alto rispetto a quello fissato in Italia e pertanto risulta per loro conveniente. Sono le norme sul libero mercato a rendere questa pratica legittima. Il cittadino tuttavia ha diritto ad accedere ai farmaci che gli sono stati prescritti quindi, se dovesse incontrare questa specifica difficoltà può chiedere al farmacista di predisporre un apposito modulo per richiedere il farmaco alla ditta produttrice. Infatti il Decreto legislativo n. 219 del 2006  all’art. 105, comma 4, prevede che “Il titolare dell'AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) è obbligato a fornire entro le quarantotto ore, su richiesta delle farmacie, anche ospedaliere, un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale”.


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