Cure in Europa

La nuova Direttiva  sulle cure transfrontaliere. Cosa cambia per  le persone affette da patologie rare

Il 19 gennaio 2011 il Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza una nuova Direttiva che regola il diritto dei pazienti alle cure mediche in un altro Paese dell'Ue.
La Direttiva dovrà essere approvato in via definitiva ed, una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea, Gli Stati Europei avranno 30 mesi (due anni e mezzo) per uniformarsi.
Di seguito le novità più importanti per cittadini affetti da patologie rare

Libera circolazione ed autorizzazioni preventive
Con la nuova Direttiva si potrà circolare tra i diversi Stati dell’Unione Europea per effettuare cure sanitarie, ma è necessaria l’autorizzazione del proprio Stato per aver accesso alle cure presso il Paese Europeo scelto.

E' obbligatorio richiedere l'autorizzazione al proprio Stato:
-per cure altamente specializzate
-per cure che nello Stato membro non sarebbe possibile ottenere in tempi congrui
-per i casi in cui è necessario il ricovero
-per le situazioni che richiedono la necessità di apparecchiature mediche specializzate

Per chi è affetto da patologia rara o ha il sospetto di esserne affetto e chiede l’autorizzazione preventiva per ricevere assistenza sanitaria in un altro Stato Europeo, la valutazione clinica ai fini dell’autorizzazione deve essere effettuata da esperti del settore (art. 8).

 

Cosa si intende per cure sanitarie
La Direttiva sulle cure transfrontaliere ha disposto che un cittadino europeo può recarsi in uno Stato Membro per cure programmate.
Per cure programmate si intende visite specialistiche, prestazioni diagnostiche, ambulatoriali e ricoveri. I Paesi Membri però hanno 30 mesi di tempo per conformarsi alla Direttiva e indicare in modo chiaro e trasparente le modalità di accesso per fruire delle prestazioni richieste presso un altro Paese Europeo ed i relativi rimborsi. Non sono invece contemplate nella Direttiva le prestazioni inerenti i trapianti d’organo e l’assistenza per lunghi periodi il cui scopo è quello del sostegno e della riabilitazione della persona (es. RSA, riabilitazioni, hospice, ecc.).


Pagamenti di prestazioni sanitarie richieste e rimborsi
Per ricevere il rimborso o ottenere il pagamento diretto della prestazione effettuata in Europa, consigliamo di effettuare  la richiesta di autorizzazione preventiva anche per una singola prestazione diagnostica o specialistica (visita)

  • Lo Stato dovrà rimborsare le spese sanitarie per una cifra non superiore a quello che riconoscerebbe al proprio assistito se questi fruisse della prestazione sanitaria nel proprio Paese.

(es. se la risonanza magnetica al Ssn italiano costa 50 euro ed in Francia 100, il Ssn italiano può decidere di rimborsare al cittadino 50 euro o anche 100 euro – cioè il costo della prestazione rimborsata in Francia. Se il costo che paga lo Stato Italiano per la risonanza magnetica è 200 ed in Francia invece è 100, il Ss italiano non può rimborsare più di 100 euro, cioè non può rimborsare più di quanto il Servizio sanitario nazionale andrebbe a spendere) (art. 7 par. 3,4).

  • I costi sostenuti dalla persona per le cure sanitarie devono essere rimborsati se nel proprio Paese quel tipo di assistenza è compresa tra le prestazioni cui la persona assicurata ha diritto nello Stato in cui risiede.
  • Lo Stato è tenuto a garantire le informazioni sul livello di copertura dei costi.


Prescrizione di farmaci
Il farmaco prescritto in uno Stato Membro può essere dispensato in un altro Stato a patto che tale medicinale sia autorizzato per la vendita e disponibile nel Paese in cui il paziente desidera ricevere il prodotto.
(In questo caso quindi, se il medico di un Paese Europeo prescrive un farmaco, non è necessario, una volta ritornati nel proprio Stato di residenza chiedere ad uno specialista pubblico o al medico di famiglia di prescrivere il farmaco. Si potrà far direttamente riferimento alla farmacia con ricetta).
In questo caso si fa riferimento a tutti i farmaci tranne i farmaci speciali.
Le stesse regole valgono anche per i dispositivi medici.


A chi fare riferimento a chi chiedere informazioni

  • E’ necessario far far riferimento a strutture pubbliche e convenzionate per aver accesso alle cure ed ottenere i rimborsi.
  • A partire dai prossimi due anni e mezzo ogni Stato della Comunità Europea dovrà aver attivato almeno un punto nazionale di contatto per l’informazione ai cittadini. Il centro dovrà fornire ai cittadini tutte le informazioni sui centri di cura, sui diritti spettanti, sui costi delle prestazioni e dei rimborsi, sulle modalità per accedere alle cure transfrontaliere, sui meccanismi per risolvere eventuali controversie.

 

Cooperazione tra Stati e Centri di riferimento europei per il settore delle malattie rare

Tra gli Stati Membri si vuole favorire la cooperazione e l’implementazione di nuove terapie per la cura delle patologie rare attraverso:

  • lo sviluppo di capacità di diagnosi e di cura tra gli Stati Membri, al fine di rendere i pazienti e i professionisti sanitari consapevoli delle possibilità che questi hanno di usufruire dell’assistenza in altri Stati Europei anche per diagnosi e cure che non sono disponibili nello Stato Membro in cui si risiede.
  • la costituzione di reti di riferimento europee

I centri avranno il compito di contribuire alla condivisione di conoscenze in tema di malattie rare, rafforzare la ricerca, agevolare la mobilità delle competenze tra i centri di riferimento di ogni stato. Aiutare gli Stati Membri che hanno un numero insufficiente di pazienti o che non dispongono di tecnologie adeguate, a fornire una gamma completa di servizi di alta qualità.

 

Come curarsi in Europa

  • In attesa che la Direttiva Europea venga recepita dai vari Stati, vai sul sito di Cittadinanzattiva  se vuoi conoscere come far riferimento ad uno Stato dell’Unione Europea per accedere a delle cure sanitarie di alta specializzazione non effettuabili in Italia.

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