Invalidità e Legge sull'handicap (L.104/92)

Si tratta di una serie di provvedimenti, erogati sotto forma di benefici economici e non, che vengono forniti ai soggetti che soffrono di patologie particolari o di condizioni patologiche di una certa gravità, tali da impedire lo svolgimento in autonomia delle normali attività della quotidianità. Per avere accesso a tali benefici è necessario fare richiesta (attraverso un patronato/Caf, il Medico di base o autonomamente attraverso il portale web www.inps.it) di visita presso le apposite commissioni territoriali, sia per quanto riguarda le misure di invalidità o inabilità vera e propria – indennità di accompagnamento compresa, per cui è necessario effettuare una richiesta separata – sia per quanto concerne la valutazione della condizione di handicap. La visita, secondo le disposizioni della legge n. 80/06, viene svolta in maniera congiunta, quando le due valutazioni sono richieste contemporaneamente.

Al termine della procedura di visita viene consegnato un verbale per l’invalidità (con un punteggio stabilito in percentuale) e uno per la condizione di handicap (che riporta lo stato di handicap classificato come grave o non grave). Il portale www.inps.it fornisce le informazioni sulla procedura, i tempi ed i benefici.

È importante ricordare il Decreto 90/14, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, in quanto prevede una serie di diposizioni che modificano – in meglio, rispetto al passato – il percorso di riconoscimento dell’invalidità e dell’handicap.

La prima di queste riguarda tutti gli invalidi civili e persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità, cioè il ritorno a visita entro un limite di tempo stabilito dalla Commissione. Il comma 6 bis dell’art 25 prevede che i cittadini abbiano diritto a conservare tutti i diritti acquisiti in materia di prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (permessi, esenzioni ecc) anche per il periodo che intercorre tra la scadenza del verbale e il nuovo accertamento.

Il quarto comma dell’art. 25 prevede che il certificato provvisorio di handicap grave, finalizzato alla richiesta di agevolazioni lavorative, possa essere richiesto ad un medico specialista trascorsi 45 giorni dalla domanda di accertamento, e non più 90 come era precedentemente. Si prevede anche la possibilità per le stesse commissioni ASL, di rilasciare il certificato provvisorio al termine della visita di accertamento (verbale provvisorio). Tale certificato provvisorio potrà essere utilizzato sia per chiedere i 3 giorni di permesso di cui all’art 33 della legge 104/92 sia per accedere al congedo retribuito di 2 anni per l’assistenza di persone con handicap grave (come indicato nel D.lgs 151/01).

La legge n. 114/14 stabilisce, inoltre, che il minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, cecità o indennità di comunicazione per sordità, al compimento della maggiore età non venga sottoposto più a nuova visita (con relativa sospensione dei benefici) ma, in via automatica, continui a percepire la prestazioni economiche ed a godere dei medesimi benefici.

Il comma 5 dell’articolo 25 stabilisce che i neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza, al compimento della maggior età vengano sottoposti a nuova visita ma, su istanza, non perdano i benefici economici in attesa della visita (chiarimenti operativi su messaggio INPS n 6512 dell’8 agosto 2014).

Eccezionale rilevanza riveste il comma 8 che prevede l’esonero dalle visite di controllo e revisione per le persone con disabilità stabilizzata e ingravescente, anche se non titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione.

Per un approfondimenti degli altri benefici in tema di invalidità civile e legge n. 104/92 sull’handicap, è possibile contattare il PiT Salute di Cittadinanzattiva, al numero 06/36718444 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:30 alle 13:30, oppure inviare un messaggio e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


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